- è colto mentre sta commettendo un reato;
- subito dopo aver commesso un reato, è inseguito dalla polizia o da altre persone (cosiddetta flagranza propria);
- è trovato in possesso del corpo del reato o di cose (o tracce) dalle quali appaia evidente che egli abbia commesso un reato poco prima (cosiddetta flagranza impropria o quasi flagranza)
Ci tengo a sottolineare che vi sono situazioni in cui il cittadino si trova in dovere di effettuare un arresto! L’arresto in flagranza è obbligatorio nel caso in cui un soggetto stia commettendo un delitto doloso (consumato o tentato) per il quale la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a quattro anni e nel massimo a venti anni. È altresì obbligatorio per alcuni reati (espressamente previsti dal codice), anche se non rispondono ai requisiti di pena suindicati, ovvero:
- i delitti contro la personalità dello Stato;
- il delitto di devastazione e saccheggio;
- i delitti contro l’incolumità pubblica per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci anni;
- il delitto di riduzione in schiavitù, delitto di prostituzione minorile, delitto di pornografia minorile previsto e delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile;
- il delitto di violenza sessuale e delitto di violenza sessuale di gruppo;
- il delitto di atti sessuali con minorenne;
- il delitto di furto;
- il delitto di rapina e di estorsione;
- il delitto di ricettazione, nell’ipotesi aggravata;
- il delitto di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse e di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo;
- i delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope;
- i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni;
- i delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete;
- i delitti di partecipazione, promozione, direzione e organizzazione della associazione di tipo mafioso;
- il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori;
- il delitto di promozione, direzione, costituzione e organizzazione della associazione per delinquere prevista.
